Si segnala la recente sentenza della Cassazione Civile utile in ordine alla disciplina dei rapporti condominiali in caso di compravendita immobiliare. Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23686
COMUNIONE E CONDOMINIO - INGIUNZIONE
In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto nè emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.
(Nella fattispecie le spese erano state deliberate dall'assemblea dopo la stipula ma prima della trascrizione in conservatoria dell'atto di vendita)”