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Considerato che era trascorso diverso tempo dalla notifica della cartella che, come noto, deve essere impugnata nel termine perentorio di 60 giorni, la questione preliminare da risolvere era quella relativa alla validità della notifica effettuata con la consegna del plico nelle mani del figlio convivente.  poiché, era evidentemente spirato il termine per l’impugnativa.  

La cartella di pagamento può essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 ([1]), tale norma permette al Concessionario, nella specie Equitalia,  la “notifica” della cartella  anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’obbligo di rivolgersi all’ufficiale giudiziario o al messo notificatore. In tal caso, sempre secondo al richiamata norma,  la cartella è notificata in plico chiuso e  si “considera” avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone conviventi.

In forza di tale norma, quindi,  le raccomandate inviate direttamente dal concessionario non debbono essere  seguite da una successiva raccomandata che avvisi il notificando della consegna al suo familiare del plico e una giurisprudenza consolidata conferma tale interpretazione ([2]).

Pertanto la notifica delle cartelle esattoriali eseguita con semplice raccomandata postale dal concessionario  è perfezionata con la sola consegna al familiare convivente e, pertanto, la notifica effettuata alla cliente era regolare e il termine per l’impugnativa spirato.

Tuttavia occorre osservare che, in materia di   “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” l’art. 7  della L. 20 novembre 1982, n. 890 prevede ([3])  che “ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata” .

Tale principio è  legato indissolubilmente al Giusto Processo: il notificando di un atto giudiziario ha diritto, nel caso in cui non abbia ritirato  personalmente una notifica a mezzo posta, di ricevere l’avviso previsto dall’ultimo comma del citato articolo 7. 

Pertanto, secondo l’art. 26 sopra citato la notifica della cartella esattoriale, che indubbiamente è un atto giudiziario, si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone conviventi, senza ulteriori incombenti,  mentre per tutte le altre notificazioni di atti giudiziari è necessaria, in forza del richiamato articolo 7, una seconda raccomandata che avvisi il notificando del fatto che una precedente raccomandata è stata consegnata ad un suo convivente.

Si tratta di una ingiusta disparità, di un privilegio riconosciuto “sine causa” al Concessionario  che lede i  principi del Giusto Processo. 

Considerato che la Giurisprudenza della Suprema Corte appare consolidata sul punto, in mancanza di ripensamenti  non rimane che il ricorso alla Corte di Strasburgo.  

 Tuttavia sul  punto si deve considerare che quanto previsto dall’articolo 26 del DPR 602/1973 risulta indubitabilmente norma di tipo eccezionale che deroga addirittura ai principi ben enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di notifiche postali. Pertanto, mentre per ogni ordinario cittadino il perfezionamento della notifica eseguita per posta deve essere effettuata con l’invio della raccomandata CAN che comunica l’avvenuta notifica al notificando, per la notifica prevista dall’art. 26 citato  si ha eccezionalmente deroga ed è sufficiente la sola ricezione sottoscritta dal familiare convivente.

E’ evidente che si tratti di una norma di natura eccezionale ed in quanto tale è precluso dall’art. 14 delle preleggi, al giudice di applicarla in via analogica. Si osserva a tale proposito che l’art. 26 del d.p.r. 603/1972 si riferisce esclusivamente alla notifica della Cartella e non alla notifica delle ordinanze ingiunzioni o comunque delle intimazioni di pagamento che soggiacciono alle regole ordinarie e, in difetto dei requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, debbono necessariamente ritenersi nulle.

 

In via ulteriormente subordinata vale comunque la pena formulare un’ulteriore breve riflessione.

Invero l’art. 26 D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 si riferisce appunto alla notificazione della cartella di pagamento, e permetterebbe al concessionario, la “notifica” della cartella  anche soltanto mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, secondo al richiamata norma, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si “considera” avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone conviventi.

Al di là di tutte le questioni che hanno portato la descritta norma al vaglio della Corte Costituzionale, ben conosciute, si faccia particolare attenzione al fatto che la legge non afferma che la notifica  “è  perfezionata con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della persona convivente”, ma si limita ad  affermare  che, in tal caso, la notifica  “si considera avvenuta”. 

Ebbene sussiste una colossale differenza tra le due affermazioni  “si considera  avvenuta”   ed  “è avvenuta”.

Il dato letterale è illuminante,  infatti, il testo della norma fa preciso riferimento al fatto che la notifica “si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste”.   Il significato dell’art. 26 è limitato alla definizione della data dalla quale far decorrere gli effetti di una notifica, sia ai fini interruttivi, sia ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnativa Tuttavia, la considerazione di tale data,  è evidentemente subordinata al procedimento di perfezionamento della notifica che non si esaurisce con la sottoscrizione del familiare convivente.

I principi attinenti il perfezionamento delle  “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” sono disciplinati in modo specifico dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 che  prevede all’articolo 7  ([2])  che “ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata” .

E questo è un principio di civiltà legato indissolubilmente al Giusto Processo: il notificando di un atto giudiziario ha diritto, nel caso in cui non abbia ritirato  personalmente una notifica a mezzo posta, di ricevere l’avviso previsto dall’ultimo comma del citato articolo 7. 

Ne consegue che in effetti la ricezione del familiare convivente determina l’effetto interruttivo, ma il perfezionamento della stessa non può prescindere dal dovuto avviso al vero notificando. Conseguentemente la notifica sarebbe nulla anche se fosse applicabile l’art. 26 citato.

 

 

[


 

 


[1] Art. 26  (Notificazione della cartella di pagamento)

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.

 

 

[2]  “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Catanzaro, 28/12/2005)”

Cass. civ., Sez. V, 27/05/2011, n. 11708     GIURISPRUDENZA CORRELATA   Cass. civ. Sez. V, 12/01/2012, n. 270

Cass. civ. Sez. V Sent., 29/01/2008, n. 1906   Cass. civ. Sez. V, 31/03/2006, n. 7649

 



[3] art. 7.  L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione .

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (7).

 

 

 

 

 

 

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