Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito ogni possibile dubbio:
“In base all'art. 2558 c.c. - norma applicabile anche laddove l'acquisto dell'azienda derivi dal suo conferimento in società - l'acquirente della azienda, se non diversamente pattuito, subentra in tutti i contratti per l'esercizio della azienda tra i quali, normalmente, sono compresi anche i contratti bancari. In tale caso, la opposizione della banca, quale terza contraente, alla cessione dei contratti stipulati per l'attività aziendale, non impedisce all'acquirente delle azienda di succedere nei contratti medesimi.” Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22538
In forza di tale principio la società conferente può chiedere il trasferimento dei conti che, comunque non libera dalle obbligazioni il cedente. Del tutto immotivata è la eventuale resistenza della banca che può arrivare fino alla revoca dell’affidamento con conseguente segnalazioni pregiudizievoli.
Sul punto vale ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “ Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Nella speciela S.C. ha cassato la sentenza di merito che, discostandosi da tale principio, aveva escluso che l'improvvisa revoca da parte della banca di un affidamento potesse essere qualificato come illegittimo o potesse in ogni caso costituire titolo per l'azione di danni)”. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 6 agosto 2003)”
Cass. civ., Sez. I, 06/08/2008, n. 21250
Conseguente Questo rende del tutto illegittima l’eventuale interruzione dei rapporti bancari e conseguentemente la revoca degli affidamenti a carico della ditta precedente proprietaria dell’azienda. o, secondo la Suprema Cortedi Cassazione la revoca degli affidamenti deve essere motivata ([1]), sia nel senso che deve essere ricollegata ad un inadempimento del beneficiario, sia nel senso che la improvvisa immotivata revoca degli affidamenti costituisce illecito risarcibile ([2]), nel concetto d’inadempimento, poi, non rientra, per giurisprudenza costante, quello determinato dallo stesso preteso creditore.
[1] “ Deve essere escluso lo stato di insolvenza, ovvero la sussistenza di una situazione ad esso equiparabile, che legittima l'invio della segnalazione alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia, qualora lo stesso sia stato dedotto da elementi non idonei a valutare compiutamente la capacità finanziaria dei soggetti ed enti di cui è stato dichiarato. Rilevato, infatti, che la dichiarazione di stato di insolvenza deve essere frutto di una valutazione negativa della situazione patrimoniale, valutazione oggettiva di grave e non transitoria difficoltà economica e incapacità finanziaria, non è legittimo far pervenire la relativa segnalazione alla Centrale Rischi fondando detta dichiarazione sull'apprezzamento generico dei bilanci societari, anche se in perdita da diversi anni, nonché sulla sussistenza di esposizioni della medesima società nei confronti di altri Istituti di Credito. Risultano di contro elementi idonei ad escludere siffatta valutazione l'operatività sul mercato dell'impresa, il fatto che la stessa sia titolare di un patrimonio immobiliare ed in attrezzature ben superiore al credito vantato dall'Istituto bancario segnalatore e l'assenza di procedure esecutive o elevazioni di protesti. Deve peraltro essere rilevato che è onere di ciascun Istituto bancario, indipendentemente da ogni ulteriore ed approfondita indagine relativa alla capacità finanziaria dei propri clienti in presunta sofferenza, compiere, ricorrendo allo stesso sistema informativo della Centrale, accertamenti relativi ad elementi sintomatici dello stato di insolvenza quali la revoca degli affidamenti, l'emissione di decreti ingiuntivi, la sussistenza di azioni di recupero di crediti, pignoramenti, protesti, procedure esecutive in corso. L'omissione in ordine all'esecuzione di detto tipo di attività preliminare da parte dell'Istituto bancario che, come detto, abbia fondato la propria segnalazione solo su una superficiale valutazione dei bilanci e delle esposizioni del cliente, connota il comportamento dello stesso come imprudente e tecnicamente imperito.” Cass. civ., Sez. I, 24/05/2010, n. 12626
[2] “ Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Nella speciela S.C. ha cassato la sentenza di merito che, discostandosi da tale principio, aveva escluso che l'improvvisa revoca da parte della banca di un affidamento potesse essere qualificato come illegittimo o potesse in ogni caso costituire titolo per l'azione di danni). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 6 agosto 2003)”
Cass. civ., Sez. I, 06/08/2008, n. 21250