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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE  .….

DOTT.  …….

PROCEDURA ESECUTIVA  N. XXXX

NOTE E DEPOSITO DOCUMENTI AUTORIZZATI

PER

Il condominio di via YYYY  n. 90 in persona dell’amministratore pro tempore, sig  rappresentato e difeso dell’avv. Mauro Morelli

                                                                                                (debitore)

CONTRO

La sig.ra   XXXX con l’avvocato  Cicerone  

                                                                                               (creditore) 

All’udienza del giorno VVVV fissata ex art. 530 c.p.c. il creditore  depositava dichiarazione positiva, per l’intero importo pignorato equivalente al credito oltre il 50%, emessa dal terzo banca Unicredit, tuttavia affermava “allo stato non formula istanza di assegnazione “ insistendo per la concessione di un rinvio in quanto sarebbe pendente una seconda non specificata procedura mobiliare pendente presso la  medesima sezione.

Il debitore chiedeva l’estinzione della procedura esecutiva e la liberazione dei terzi pignorati per la mancanza del dovuto impulso del creditore alla procedura e comunque la liberazione degli altri terzi pignorati diversi da Unicredit.

Il Tribunale si riservava sulle richieste e concedeva il presente termine.

                                                     ***

Prima di procedere con le considerazioni in diritto occorre riepilogare i fatti dandone prova documentale.

  1. Il giorno 24/04/2040  la sig.ra XXXX notificava (doc. 1)  al condominio di via YYYY  il pignoramento presso terzi (consegnato all’ufficiale giudiziario il 14/04/2040)  che ha dato luogo alla presente procedura. Tale pignoramento si fondava sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro, n. ZZZZ/2031. per un importo di euro 6.000,00 comprensivo di accessori che era maggiorato del 50% ai fini del pignoramento giungendo ad un totale di  euro 9.000,00.  I terzi pignorati erano  quattro   1) La Banca Nazionale di ………. 2) La Unicredit  3) La Banca Regionale di ….. 4) le Poste Italiane  
  2. Il giorno 24/04/2040 (lo stesso giorno del precedente capoverso) la sig.ra XXXX notificava (doc.2)  al condominio di via YYYY  un ulteriore pignoramento presso terzi (consegnato all’ufficiale giudiziario sempre  il 24/04/2040) fondato sul medesimo titolo del precedente ovvero la sentenza del Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro n. ZZZZ. Il pignoramento era sempre del medesimo importo di euro 9.000,00 ovvero di euro 6.000,0 comprensivo di accessori e ulteriore  50%. In questo caso  i terzi pignorati erano due di cui uno comune al precedente pignoramento!!!  1) Poste Italiane  2) soc. MMMM.
  3. 3.    Il giorno 21/03/2013 la sig.ra XXXX notificava pignoramento immobiliare sempre al condominio di via YYYY (doc. 3) trascritto appunto sull’appartamento del portiere di proprietà comune.  
  4. 4.    Il pignoramento presso la Unicredit Banca aveva esito positivo con il contestuale “blocco” della somma di euro 9.000,00 (doc. 4) anche il pignoramento presso le Poste Italiane aveva esito positivo per il doppio importo di euro .9000,00 (doc. 5) l’esito era comunicato (doc. 6).
  5. 5.    Quindi per il credito di euro 5100,00 euro erano bloccate somme per oltre 18.000,00.  

                                                      DIRITTO

Prima di tutto ci si chiede come l’ufficiale giudiziario abbia potuto accettare lo stesso giorno due diversi pignoramenti presso terzi in forza dello stesso titolo e dello stesso precetto uno rivolto a 4 terzi e uno a 2 terzi di cui uno, le Poste italiane, coincidente.

Ma ancora più incredibile è il fatto che l’ufficiale giudiziario  abbia eseguito i due pignoramenti nello stesso giorno allo stesso terzo per conto dello stesso creditore con lo stesso titolo. Si tratta di una evidente omissione di atti d’ufficio, documentale, per la quale il giudice dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 c.p.p. che recita al quarto comma   “Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”, deve provvedere di conseguenza.   

Veniamo alla fase successiva della vicenda. Il creditore che non dà  impulso alla procedura esecutiva chiedendo e insistendo nell’istanza di assegnazione, fa acquiescenza e implicitamente vi rinuncia. Non è dato al creditore il potere di non dare impulso alla propria richiesta, poiché, proprio nel caso in cui, come quello di specie,  la esecuzione sia positiva lede “sine causa” gli interessi del debitore che alla luce di principio del giusto processo e della sua condizione di soggetto passivo, impone al giudice di non adottare alcun diverso provvedimento da quello della assegnazione o estinzione della procedura.

Del resto l’articolo 530 c.p.c. in caso di dichiarazione positiva e di carenza di opposizioni, non conferisce altro potere al giudice se non quello di procedere con l’assegnazione ogni diverso provvedimento, risulta abnorme.

Conseguentemente nella specie il mancato impulso alla domanda di assegnazione da parte del creditore determina la estinzione della procedura e il conseguente ordine di liberazione dei terzi.

                                                      ***

Qualora il Giudice dovesse ritenere che la richiesta di semplice rinvio del creditore sia legittima e comunque non costituisca rinuncia alla procedura esecutiva si determinano comunque le seguenti conseguenze.

Dalla data di omessa richiesta di assegnazione non possono decorrere ulteriori interessi in favore del creditore, né spese ulteriori relative ad attività che risultano ultronee (ci troviamo di fronte ad un caso di “mora credendi”). Si consideri inoltre che nella specie i terzi pignorati sono quattro e solo uno ha diligentemente inviato la propria dichiarazione  positiva. E evidente che  il Tribunale deve liberare in ogni caso i restanti terzi, i quali indipendentemente dalla loro eventuale dichiarazione positiva o negativa non hanno più ragione di eseguire l’ordine dell’ufficiale giudiziario, e non c’è nessuna ragione e diritto che possa tenerlo in vita. Nella specie ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 548 c.p.c. quando il pignoramento è “eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione … ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi …il giudice provvede con ordinanza non oltre 20 giorni dalla istanza”.

Al contrario la pendenza dell’ordine di pignoramento nei confronti di tutti i terzi, lede evidentemente gli interessi del debitore, che si vede soggetto di un pignoramento ormai inutile avanti a diversi terzi che nella specie sono  di particolare importanza, come gli istituti bancari.

La posizione di  “sudditanza” del debitore nell’ambito della procedura esecutiva, pone il giudice nella condizione di dover salvaguardare gli interessi di quest’ultimo evitando che la procedura determini effetti inutili e dannosi allo stesso oltre quelli idonei alla soddisfazione del credito ed evitando che questo sia appesantito di inutili ulteriori spese (si veda da ultimo Cass. Civ. 9/04/2013  n. 8576).  

Nella specie, poi, dove vi è prova documentale che il pignoramento svolto in modo così esteso abbia  determinato di fatto l’impossibilità per il debitore di adempiere, poiché ha subito il “blocco” di una somma pari a tre volte l’importo dovuto, privandolo delle disponibilità necessarie all’adempimento si configura la fattispecie prevista dall’art.  1227 c.c. per la quale il giudice deve debitamente tener conto.

                                                   ***

Veniamo poi alla questione delle dichiarazioni di terzo sulle quali è pure responsabilità del giudice mettere ordine.  Con l’intimazione dell’ufficiale giudiziario a dare comunicazione al creditore della sussistenza di somme o crediti pignorabili, il terzo pignorato, sia in caso di dichiarazione positiva che negativa è onerato di dare comunicazione nel termine di dieci giorni  all’avvocato procedente, che a sua volta, assume le funzioni di collaboratore del giudice ed ha l’obbligo di depositare le dichiarazioni ricevute.

Anche a tale proposito le dichiarazioni tardive da parte dei terzi e la mancata consegna di quelle ricevute dal creditore nell’udienza a ciò deputata non possono non essere oggetto di valutazione del giudice. Invero entrambi i soggetti, terzo  e creditore, in forza delle norme che disciplinano la materia sono collaboratori del giudice e svolgono una funzione di pubblico interesse ai fini dell’amministrazione della giustizia.

Si insiste pertanto nelle richieste formulate.

Si allegano:

1)      Atto di pignoramento notificato 1  

2)      Atto di pignoramento notificato  2

3)     Atto di pignoramento immobiliare 3

4)      Dichiarazione positiva Unicredit  4

5)      Dichiarazione positiva del terzo Poste Italiane

6)      Lettera di comunicazione delle poste Italiane al procuratore procedente

Roma …………..

                                                               Avv. Mauro Morelli

Per visualizzare il provvedimento emesso dal Tribunale a seguito della suestesa difesa cliccare qui   

 

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