Neanche a dirlo il beneficiario di questo guazzabuglio è ovviamente la banca che gode di una giacenza sul conto che probabilmente moltiplicata per tutti i casi che si verificano potrebbe raggiungere importi interessanti.
Abbiamo consigliato al cliente che ci ha prospettato il caso di procedere con una lettera da inviare alla banca presso la sua , sede legale, alla filiale e alla Banca d’Italia, del seguente tenore :
Scrivo in nome e per conto della società Sempronio in persona del liquidatore sig. Caio titolare del contro corrente n. …….. acceso presso la Vostra Agenzia n. …..
La società da me assistita ha subito un pignoramento eseguito quando sul conto non vi erano disponibilità e la dichiarazione del vostro istituto era per l’appunto negativa.
Il pignoramento, probabilmente anche in forza di tale ultima dichiarazione, non veniva iscritto a ruolo dal creditore nel termine prescritto.
Successivamente la mia assistita ha versato delle somme sul conto che la banca ha dichiarato indisponibili in forza del pregresso pignoramento perento.
Ebbene la vostra dichiarazione negativa nei confronti del creditore pignoratizio vi impedisce di trattenere legittimamente somme pervenute sul conto addirittura successivamente al termine di perenzione del pignoramento.
Invero il terzo pignorato è a perfetta conoscenza del fatto che il pignoramento non è stato iscritto e che ha perso la sua efficacia e non ha alcun diritto di trattenere somme a carico del debitore, versate successivamente alla sua dichiarazione negativa.
Avverto che in difetto di liberazione delle somme giacenti sul conto nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, si procederà giudizialmente presso ogni sede giudiziaria nessuna esclusa.
Distinti saluti