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Nelle prime quattro erano solo indicate le intimazioni e ingiunzioni di legge.

Nella quinta pagina si legge “ come in atti io sottoscritto funzionario ufficiale giudiziario addetto all’intestato ufficio  ho sottoposto a pignoramento l’immobile descritto; ho ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto volto a sottrarre alla garanzia del credito l’immobile pignorato del quale resta nominato custode. Ho quindi rivolto al debitore gli inviti (dichiarazione o elezione di domicilio e indicazione di eventuali ulteriori avvertimenti di cui artt. 492 495 c.p.c (comunicazione in cancelleria e conversione pignoramento in somma di denaro)”.  Segue timbro “Sempronio  Funzionario Unep Corte di Appello di Roma” segue  firma “illeggibile”.

 

Di seguito è posta la relata di notificazione nella quale si legge “io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di pignoramento immobiliare a  Caio . in via  Bertoloni  a mezzo spedizione di copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 149 c.p.c. Dall’ufficio postale di Roma Prati” seguono data  “1 agosto 2014”  timbro  “funzionario l’ufficiale giudiziario Mevio Corte di Appello di Roma” segue firma “illeggibile”.

Chiedeva il cliente se tale pignoramento fosse legittimo.

 

 

Risulta da quanto precede che il primo ufficiale giudiziario (Sempronio) avrebbe eseguito il pignoramento immobiliare formulando al debitore le intimazioni prescritte e, successivamente, un secondo ufficiale giudiziario (Mevio) ha provveduto alla notifica del pignoramento “eseguito” dal suo collega. Sul fatto descritto occorre osservare che l’art. 555 c.p.c. afferma, senza possibilità d’interpretazioni discordanti, che il “pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli indicano esattamente … i beni … che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c.  …

Non v’è quindi dubbio che il pignoramento si esegua con la notifica e solo chi effettua quest’ultima esegue il pignoramento.

Ne consegue che affermare di aver eseguito un pignoramento senza notificarlo, come fatto dal primo ufficiale giudiziario, costituisce  non soltanto una grave dichiarazione non veritiera ma un vero e proprio non senso giuridico. Il primo ufficiale giudiziario, non poteva legittimamente dichiarare di aver eseguito un pignoramento in quanto non essendosi occupato della sua notifica non poteva averlo compiuto. Ne consegue che il pignoramento eseguito dal medesimo è nullo e o inesistente.

Si consideri altresì che l’attività svolta dal  secondo ufficiale giudiziario,per i noti principi in materia di nullità,  non ha alcuna valenza ai fini della sanatoria dell’atto nullo compiuto dal precedente collega. Nella specie, pertanto,  non resta che osservare se l’attività del secondo ufficiale giudiziario abbia in sé gli elementi necessari per perfezionare un autonomo pignoramento immobiliare.  In realtà tali requisiti sono del tutto  mancanti in quanto nella relata di notifica i secondo ufficiale giudiziario si è limitato a certificare la notifica dell’atto  senza fare proprie le intimazioni prescritte dalla legge ai fini del perfezionamento del pignoramento.

Ne consegue che colui che ha notificato il pignoramento ed aveva per legge il potere di eseguirlo non ha provveduto ad formulare le intimazioni previste dal combinato disposto degli articoli 555 492 e 495 c.p.c. con la conseguente nullità del pignoramento.

E’ pertanto possibile proporre opposizione al pignoramento.

 

                                                                 Avv. Mauro Morelli 

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