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Se nel  regolamento di condominio “contrattuale” il muro di cinta del giardino non è indicato come parte comune si deve osservare che  la presunzione di comunione prevista dall’art.  1117 c.c. non è applicabile a quei beni che sono esterni alla proiezione a terra dell’edificio ([1]).

Pertanto l’unica possibilità che il muro di cinta che delimita il confine tra il terreno appartenente alla singola unità abitativa e la strada sia condominiale,  è il collegamento funzionale di tale bene  con il condominio ([2]). Di regola la funzione in favore di tutti i condomini costituita dal muro di cinta del giardino privato è quella di sicurezza. Nella specie la Suprema Corte,  con una pronuncia risalente  ([3]), fissava il richiamato principio e non riconosceva la funzione di sicurezza per il condominio ad un muro prospiciente un giardino di proprietà privata che per le sue dimensioni non assicurava sicurezza al condominio ma aveva solo funzione di limitazione della proprietà del giardino.

Pertanto, la questione va valutata solo in questo senso e, se le condizioni di fatto sono tali che effettivamente quel muro- ringhiera abbia una funzione di sicurezza anche in favore del condominio, il bene potrà dirsi condominiale e  la spesa potrà essere conseguentemente ripartita altrimenti no.  Si tratta comunque di una determinazione che si presta ad interpretazioni e conseguentemente a discussioni ed eventuali giudizi.

 



[1]COMUNIONE E CONDOMINIO  Parti comuni dell'edificio  in genere Per suolo su cui sorge l'edificio, con riferimento al quale l'art. 1117, n. 1 c. c. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quell'area dove sono infisse le fondazioni che si trova sotto il piano cantinato più basso; ne consegue che i vani ubicati sopra il suolo, nel senso indicato, ancorché sotto il livello del circostante piano di campagna, possono presumersi comuni non in forza della estensibilità al sottosuolo della disciplina relativa al suolo, ma solo se ed in quanto risultino obiettivamente destinati all'uso e al godimento comune secondo le altre previsioni contenute nel citato articolo.  Cass. civ. Sez. II, 28/05/1988, n. 3663  PARTI IN CAUSA Cerullo c. Cosimo FONTI   Mass. Giur. It., 1988  RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 1117

 

[2]Cass. civ. Sez. II Sent., 16/04/2007, n. 9093  N.G. e altri c. R.A.
COMUNIONE E CONDOMINIO  Condominio di edifici in genereAffinché possa ravvisarsi il diritto di condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista una relazione di accessorietà tra questi e l'edificio in comunione ed un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola.FONTI
Giur. It., 2007, 12, 2688

 

[3]Cass. civ., 26/01/1981, n. 577  Imperati c. Acampora
COMUNIONE E CONDOMINIO Parti comuni dell'edificio  in genere In tema di condominio negli edifici, debbono comprendersi tra le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, di cui all'art. 1117, n. 1 c. c., la destinazione delle quali, a norma del precedente art. 1102, non può essere alterata dal singolo condomino, le parti definite come tali dal titolo o aventi un'oggettiva attitudine al servizio ed al godimento collettivo; tra esse non rientra un muro, di ridotte dimensioni, delimitante un terreno di proprietà esclusiva di un condomino, ove risulti inidoneo a tutelare la sicurezza del condominio quale muro di cinta, e idoneo soltanto a delimitare la detta proprietà esclusiva come muro divisorio.FONTI
Mass. Giur. It., 1981

 

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