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Per quanto attiene al peculato,  le modifiche prevedono un aumento di pena per tutti i reati di corruzione.

All’art. 314 c.p. (Peculato), primo comma, le parole: “da quattro a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro anni a dieci anni e seimesi”.

Pertanto, il minimo rimane invariato e si ha un aumento del massimo di 6 mesi.

 

In ordine, invece, alla c.d. corruzione propria, di cui all’art. 319 c.p.,  si prevede un aumento di pena che va da 6 anni a 10 anni, rispetto a prima che andava da 4 a 8 anni.

Per quanto riguarda  l’art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) si passa  “da 4 a 10 anni” (prima) a “da 6 a 12 anni (oggi), al primocomma;“da 6 a 14 anni” (prima) a da 8 a 20 anni(oggi); “da 5 a 12 anni” (prima) si passa ada 6 a 14 anni (oggi) e le parole: «da 6 a 20 anni» (prima) sono sostituite dalle seguenti: « da 8 a 20 anni » (oggi), nel secondo comma.

Ulteriore modifica c’è stata anche per l’art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) che ha visto aumentare la pena da 3 a 8 anni  “” (prima) a “da 6 anni  a 10 e 6 mesi(oggi) nel primo comma.

All’art. 323-bis c.p. (Abuso d’ufficio: Circostanze attenuanti) è aggiunto, infine, il seguente comma: “ Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi”.

 

In ordine alla concussione le modifiche sono state le seguenti:

“Art. 317. – (Concussione). – Il pubblicoufficiale o l’incarico di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. (norma vigente)

In questo caso si rileva che  la modifica non riguarda la sanzione che rimane inalterata (“da 6 a 12 anni”) ma l’autore del fatto. Invero, rispetto alla norma abrogata che prevedeva quale autore del fatto il solo pubblico ufficiale, la norma in vigore prevede anche (oltre al pubblico ufficiale) l’incaricato di un pubblico servizio.

 

In siffatto contesto squisitamente sanzionatorio non poteva mancare la modifica sull’art. 444. C.p. (cd. patteggiamento) in relazione ai reati in oggetto. In sostanza, chi viene ritenuto responsabile di aver commesso delitti di peculato, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e concussione, potrà chiedere il patteggiamento solo se restituirà il maltolto ovvero il prezzo del profitto del reato. Ed anche nel caso di richiesta di sospensione condizionale della pena, varrà lo stesso discorso. “Se paghi, puoi patteggiare o avere la pena sospesa!”

Infine, una importante modifica sanzionatoria riguarda l’associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

 

All’art. 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

 

  1. al primo comma, e parole: “da sette anni a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “ da dieci a quindici anni:

  2. al secondo comma, le parole: “da nove a quattordici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da dodici a diciotto anni”;

  3. al quarto comma, le parole: “da nove a quindici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici a ventisei anni”.

 

Ovviamente il ruolo del partecipante è sempre meno grave di chi organizza, dirige o promuove l’associazione mafiosa che, con la nuova norma, rischia una reclusione fino a 26 anni di carcere!

 

Ad avviso di chi scrive, le sanzioni eccessive si sono sempre rivelate un flop, atteso che, in genere, i reati invece di subire un freno o comunque arrestarsi, sono, per converso, sempre aumentati, a seguito di modifiche sostanziali.

La nuova normativa non è affatto infallibile; presenta svariati punti deboli e sicuramente suscettibili di essere migliorati e comunque diversamente interpretati a favore dell’una (pubblica accusa) o dell’altra parte (imputato).

 

“Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggior impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità”
(Cesare Beccaria)

 

 

 

Avv. Luigi Greco

Specializzato in Diritto Penale e Criminologia

Cassazionista

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