Sul punto è stato autorevolmente osservato quanto di seguito: L’art. 1456 del codice civile … stabilisce, al primo comma, che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite“, facendo, al secondo comma, presente che non basta, ai fini della risoluzione del contratto, il solo fatto dell’inadempimento in quanto “in questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra che intende valersi della clausola risolutiva“. Questa precisazione, come pone in risalto la giurisprudenza significa che “la risoluzione di diritto del contratto non opera automaticamente, per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all’altro contraente l’intenzione di volersene avvalere“ (Cass., 16 maggio 2002, n. 7178, Mass. Foro It., 2002, richiamato, in particolare, da F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, 4° ed., 2004, p. 569 e nota 12). Ma, soprattutto, a conferma di tale soluzione si deve tener presente la motivazione che di essa dà la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile (numero 661, pagina 433), ponendo in risalto a questo proposito che “a tutela del creditore si è evitato l’effetto automatico assoluto della clausola risolutiva espressa“, in quanto “ tale automatismo potrebbe non corrispondere più all’interesse del creditore nell’atto in cui l’inadempimento si verifica“. In conclusione, come è stato posto in risalto con riferimento al secondo comma dell’art. 1456 del codice civile (da C. M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994, p. 318), “ la parte non inadempiente ha l’onere di comunicare all’altra la volontà di risolvere il contratto anche in mancanza di una specifica previsione del contratto in ordine a tale comunicazione”, e in ogni caso, “l’esclusione dell’onere della preventiva comunicazione deve risultare espressamente”.
Avv. Mauro Morelli