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… ai fini del recupero delle entrate patrimoniali dello Stato, vi è stato un susseguirsi di leggi che hanno istituito varie possibilità di azione da parte della Pubblica Amministrazione. Quest’ultima, infatti, può avvalersi sia dell’ordinanza ingiunzione di cui al R.D.  1910 n. 639 (di cui al presente giudizio), sia della riscossione coattiva istituita con il D.P.R. 28/01/1988 n. 43 ( )  (cartelle esattoriali).

La Giurisprudenza, ha ritenuto di lasciare all’Amministrazione la scelta sul merito della strada da seguire tendendo a non limitare, in base alla materia oggetto della domanda, il percorso voluto dalla Amministrazione( ). Quindi in presenza di un preteso credito la P.A. si trova di fronte alla possibilità di agire con ordinanza ingiunzione, cartella esattoriale.

Tuttavia risulta del tutto evidente che, “electa una via non datur recursus ad alteram”.

 Nella specie il Comune di … ha  scelto di procedere con la cd ordinanza ingiunzione che lo pone in possesso di un titolo esecutivo, perdendo la facoltà di ricorrere ad una delle altre procedure che la legge gli  avrebbe inizialmente consentito.

La scelta del Comune si è consumata e se intende ottenere soddisfazione, deve perseguire la via giurisdizionale intrapresa, notificando il relativo precetto ma non ha alcun potere di tornare sui propri passi e avviare il recupero attraverso le procedure previste per le cartelle esattoriali inviando una intimazione di pagamento.

Ne consegue che quest’ultima ha, salvo quanto verrà precisato in seguito,  solo valore di costituzione in mora ma in difetto di precetto ex art. 480 c.p.c. essa non potrà dar luogo ad alcuna esecuzione come illegittimamente intimato nella lettera.”

Con riferimento alla alternatività delle procedure di riscossione coattiva dei tributi si deve osservare che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a  Sezioni Unite  n. 10958 2005, nel richiamare cronologicamente la formazione del quadro legislativo in materia di  Riscossione a mezzo Ruolo o a mezzo  Ordinanza Ingiunzione ex RD 639/1910, ha chiaramente evidenziato le loro differenze e ricordando espressamente la facoltà degli Enti locali di ricorrere “in via alternativa”  all’una o all’altra non unificandole affatto.

Nella citata sentenza delle Sezioni Unite si leggono, infatti, i seguenti passaggi motivazionali:

“… nell'ambito della riforma tributaria formulata nel 1972 e nel 1973 il legislatore ha emanato il D.P.R. n. 602/1973 contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito attuata attraverso il ruolo, ma ha al contempo richiamato, per le imposte indirette, la disciplina della riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639/1910 …

…   nel 1997, l'articolo 52 del D.Lgs. n,446/1997 ha previsto che "'la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4'" …

…  nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante …  con questa riforma il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, anche se per gli Enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà - Infatti, l'articolo 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 46/1999 ha stabilito che "'Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti localì";

 

In sostanza le Sezioni Unite hanno ben chiarito quanto sostenuto nell’atto di appello ovvero che le due procedure di riscossione per cartella e o per ordinanza ingiunzione sono alternative ed è facoltà dell’ente locale effettuare la relativa scelta, ma una volta adottata non vi sono norme che permettano un ripensamento. Le norme speciali previste per l’esecuzione prevista dal RD 639 1910 debbono essere seguite anche nella fase esecutiva non essendo consentito all’Ente locale di effettuare l’intimazione di pagamento che prelude alla azione esecutiva esattoriale una volta che si sia munito della ordinanza ingiunzione che prelude alla diversa forma esecutiva.

Si legge ancora nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite:

 

“Allo stesso modo, occorre ritenere che anche l'ingiunzione che precede l'espropriazione speciale attuata in base al Decreto del 1910, quando dà luogo ad una contestazione basata su una norma tributaria, non può che essere assegnata alla Commissione Tributaria. L'ingiunzione non è sicuramente un atto dell'espropriazione forzata, ma è un atto (normalmente di natura tributaria) riferibile al creditore, che non è preceduto da una notificazione del ruolo o di una cartella. Nè può essere di ostacolo per questa conclusione il fatto che nell'articolo 19 del D.Lgs. questo atto non sia menzionato, poiché esso ha la stessa funzione della cartella e deve potere essere impugnato come una cartella.

Giova ricordare che nel processo esecutivo ordinario c'è il principio contenuto nell'articolo 479 c.p.c. secondo il quale "'Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precettò".

Questo principio è ribadito anche nell'articolo 50 del D.P.R. n. 602/73 secondo il quale "'Il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"". Ma, anche l'articolo 5 del decreto del 1910 presuppone che prima dell'espropriazione forzata venga notificata l'ingiunzione.”

 

Conseguentemente, anche sotto il descritto profilo, si ha conferma di quanto sostenuto con il motivo di appello  nel senso che l’Intimazione di Pagamento, che fa parte della esecuzione per ruolo e cartella,  non può seguire la notifica dell’Ordinanza Ingiunzione, perché quest’ultima deve essere seguita dalla esecuzione ordinaria arricchita dalle modalità previste appunto dal Regio Decreto 639 1910; se l’ente locale avesse inteso agire con l’esecuzione esattoriale avrebbe dovuto procedere con la emissione della cartella ed invece ha consumato la propria scelta.

Ne consegue che l’intimazione di pagamento risulta priva di effetto ai fini della eventuale successiva esecuzione con la procedura prevista per la cartella di pagamento e quella oggetto del presente giudizio dovrà dichiararsi nulla.

 

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