La Suprema Corte di Cassazione a SS UU  con la sentenza 01/02/2014 n. 61 ha definito con forza il principio che il creditore non ha diritto di ottenere il rimborso di somme effettuate oltre lo stretto necessario all’ottenimento della soddisfazione del credito.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno definito il principio dell’  unicità del processo esecutivo immobiliare  (CASS SS UU 01/02/2014 n. 61).  Non è legittimo che un medesimo immobile possa essere oggetto di più azioni esecutive separate. A tale proposito i Giudici di legittimità hanno espresso una serie di principi volti a superare le problematiche prudenziali che giustificavano la presenza di più azioni esecutive. Invero l’incertezza sulla permanenza del titolo che aveva introdotto la procedura esecutiva rendeva prudente una nuova e più sicura azione. La Suprema Corte sanciva quindi il seguente principio:    

“Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura deve essere intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, sia pure dell'interventore, che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Di talché, qualora, a seguito dell'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante.”. 

Conseguentemente avviare una nuova procedura esecutiva immobiliare in presenza di una precedentemente avviata sullo stesso bene rappresenta una azione ultronea che si conclude certamente con la riunione della seconda azione alla prima incardinata.

Sicché chi promuove una seconda procedura esecutiva immobiliare su un cespite già colpito da esecuzione, svolge un’azione priva di utilità esecutiva e compie un abuso del processo che non giustifica il recupero delle spese sostenute a carico del debitore, che non potranno essere recuperate in sede distributiva. La questione è stata sollevata dallo studio avanti al Tribunale di Roma e siamo in attesa della pronuncia.

Roma, 21/04/2022

                                                                                    Avv. Mauro Morelli