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Sul punto, l’art. 20 – 1 bis del Dlgs 7/03/2005 n. 82 dispone che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica. Inoltre, l’art. 10 del DPR 28/12/2000 n. 45 stabilisce che solo il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, è considerato redatto in forma scritta.

Conseguentemente il Legislatore ha parificato alla forma scritta soltanto le comunicazioni informatiche munite dei precisati requisiti, mentre le altre comunicazioni prive di tali elementi, quali le semplici mail, sms messaggi whatsapp o altro non soddisfano il requisito minimo per essere considerate  forma scritta.

Tuttavia può sorgere il dubbio che le descritte comunicazioni possano assurgere a forma scritta allorquando, depositate nel corso del giudizio, non vengano disconosciute dalla parte avverso la quale sono state prodotte. 

Invero l’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni meccaniche sono prova di un “fatto o di una cosa”, pertanto, la comunicazione informatica non disconosciuta o contestata in giudizio  è prova della espressione di volontà della parte  avvenuta al tempo e  potrebbe essere considerata sufficiente a dimostrare il perfezionamento del contratto e alla sussistenza  del requisito della forma scritta previsto dall’art. 1351 c.c.

 In sostanza se è stata formulata la promessa di acquistare o di vendere l’immobile con semplice comunicazione informatica priva dei requisiti di cui alle citate norme, e quel dato messaggio non è oggetto di disconoscimento in giudizio, ci si chiede se  può considerarsi perfezionata in tal modo la forma scritta richiesta dalla legge ai fini della formazione del vincolo obbligatorio superando la comminatoria di nullità prevista dall'art. 1351 c.c. 

 La risposta è negativa in quanto la semplice comunicazione informatica ha valenza solo sul piano probatorio ma non su quello formale,  infatti, il riconoscimento del contenuto della mail  in giudizio dimostra che ad una certa data vi è stata una manifestazione di volontà, che però è stata espressa in una forma diversa da quella prevista dalla legge e ai sensi dell’art. 1351 c.c. per i contratti preliminari ed è, pertanto, irrimediabilmente nulla.

                                                                                                            Avv. Mauro Morelli

 

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