Pubblicato il 21/09/2013

I titolari di partite iva che subiscono verifiche fiscali si lamentano spesso del fatto che i redditi accertati sono di misura superiore a quella reale e comunque possibile.   Nella fase contenziosa i contribuenti hanno spesso difficoltà a dare dimostrazione della eccessiva quantificazione del reddito, magari accertato con presunzioni da parte dell’Ufficio. Si arriva così a casi nei quale effettivamente l’esito dell’accertamento è completamente discostato dalla realtà e dalla verosimiglianza a tutto danno del contribuente. La fattispecie non è così rara e si invita l’eventuale segnalazione di casi specifici onde avviare, attraverso il sito, un monitoraggio di tali casi, per eventuali iniziative comuni.  

Ad ogni buon conto si riportano di seguito le argomentazioni formulate in proposito in un recente ricorso per cassazione nelle quali si sostengono le ragioni di chi, pur avendo commesso violazioni tributarie, viene ingiustamente sottoposto ad un accertamento fiscale in misura superiore a quella dovuta.

Nella continua attività di resistenza a tutela di aziende e consumatori nei confronti delle Banche, lo Studio Legale Morelli  ha  ottenuto un risultato che potrà essere certamente utile ai molti che si trovano a fronteggiare ingiunzioni di pagamento.

La questione riguarda in particolare la Unicredit e la Unicredit Credit  Managment Bank il cui rapporto è regolato, ai fini della gestione dei crediti,  da un contratto di  mandato nel quale lo Studio aveva individuato un profilo di nullità afferente la indeterminatezza della definizione di "credito anomalo" che veniva eccepito sin dal 2014 avanti al Tribunale di Roma e che, nel 2019, ha trovato un definitivo accoglimento, in altro giudizio,  da parte della Suprema Corte con  con l'Ordinanza, Cass.Civ. Sez. VI -1  7/11/2019 n. 28803,  nel seguente modo:  

 “E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 05/04/2018)”.

 

La Cassazione della sentenza di Appello determina ex lege anche la caducazione dell’efficacia della sentenza di primo grado.  Invero in  forza degli articoli 336 e 393 c.p.c. gli effetti della Cassazione con rinvio si estrinsecano rendendo inefficaci le sentenze di merito emesse nel corso del giudizio ([1]) anche nel caso in cui il “rinvio” sia improprio ([2]). 

Tale costante impostazione della Suprema Corte è perfettamente coerente con il fatto che la mancata riassunzione della causa nel termine “ex lege” del giudizio di rinvio, nei temini di cui all’art. 393 c.p.c.,  non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ormai “tam quam non esset”, ma la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio ([3]).  La sentenza di primo grado, dopo la cassazione dell’appello è comunque caducata anche nel caso in cui,  con la nuova sentenza di appello si abbia una conferma di quanto era stato riconosciuto in primo grado. Questo in quanto la sentenza del giudizio di rinvio è del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti  ([4]).

 

Pubblichiamo una memoria depositata in un giudizio avente ad oggetto pignoramenti multipli,  che crediamo possa essere di interesse per molti. Non appena giungerà riportermo la conseguente decisione del Giudice.

Il conferimento dell’azienda di una ditta individuale in una società di capitali e gli effetti sui conti bancari.

In caso di conferimento dell’azienda in una nuova s.r.l., molti imprenditori debbono affrontare  difficoltà per la gestione dei conti correnti e degli affidamenti. Infatti è possibile che la banca non consideri affatto il conferimento, chiedendo alla ditta conferente di rientrare di quello in essere  e chiedendo di riavviare una pratica di affidamento. Tutto ciò crea una paralisi della azienda che da una parte non può utilizzare il precedente affidamento e dall’altra non ne ha uno nuovo.

Subcategories

Additional information