Notifica della cartella esattoriale al familiare convivente

Si è rivolta allo studio una sig.ra che aveva ricevuto la notifica di una cartella esattoriale con una raccomandata a.r. consegnata al figlio di 17 anni, il quale, per distrazione non l’aveva consegnata alla madre. Successivamente la cliente riceveva un’intimazione di pagamento relativa alla cartella a suo tempo notificata. Nell’occasione, quindi aveva notizia della precedente cartella che era stata emessa ingiustamente nei suoi confronti e quindi intendeva impugnarla.

LA CESSIONE DEL QUINTO PER  I PENSIONATI  PUBBLICI

Aiutare i giovani in difficoltà, affrontare le attuali ristrettezze economiche, la volontà di accedere ad acquisti da tanto desiderati, spinge sempre più pensionati o impiegati pubblici a ricorrere a banche e finanziarie.  Per soddisfare queste esigenze esiste un mercato fiorente di  prestiti restituibili con la cessione del quinto della pensione o dello stipendio e le pubblicità che lo accompagna descrive le operazioni come estremamente convenienti. 

Si segnala la recente sentenza della Cassazione Civile utile in ordine alla disciplina dei rapporti condominiali in caso di compravendita immobiliare. Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23686

COMUNIONE E CONDOMINIO - INGIUNZIONE

In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto nè emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

(Nella fattispecie le spese erano state deliberate dall'assemblea dopo la stipula ma prima della trascrizione in conservatoria dell'atto di vendita)”

Molti imprenditori lamentano che le banche, nel caso di assegni non protestati o  non corredati dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 45  di ci al R.D.  21  /12/ 1933 n. 1736 applicano la penale prevista dalla legge 386/1990 del 10% sul valore dello stesso. Sul punto occorre evidenziare come la condotta della banca, che trattiene tale somma sul valore del titolo per rimetterla al prenditore, è del tutto illegittima. Invero il Tribunale di Roma  ha evidenziato come la penale ex lege  386/1990  è dovuta esclusivamente nel caso in cui vi sia il protesto o la sua  dichiarazione sostitutiva, la cui mancanza non conferisce alcun diritto alla penale, che non può essere trattenuta o pretesa. 

Si segnale la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 
Cass. civ., Sez. Unite, 28 ottobre 2009, n. 22755 
FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SIMULAZIONE NEI CONTRATTI

“ In tema di accertamento della comunione legale tra i coniugi, nel caso di acquisto di beni immobili effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio ed esclusi dalla comunione trattandosi di "beni che servono all'esercizio della professione del coniuge acquirente" di cui all'art. 179, comma 2, lett. d), c.c., il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a detti beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. L'intervento adesivo del coniuge, infatti, non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione e, qualora la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l'effettività di tale destinazione a determinarne l'esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto rientrante nella comunione legale l'immobile che, benché acquistato dal coniuge come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale). “

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