I crediti nei confronti di s.r.l. che siano sotto la soglia per la dichiarazione di fallimento, o comunque nei confronti di società non fallibili per la carenza dei requisiti dimensionali,  sono irrecuperabili tanto da indurre i creditori alla rinuncia. Tuttavia capita spesso che il capitale sociale della s.r.l. risulti versato e quindi nella disponibilità della società e, nonostante i tentativi,  anche muniti di visura ex art. 492 bis c.p.c.,  risulti impossibile il pignoramento.  

La questione dei medici specializzandi che sembra completamente risolta a sfavore di questi ultimi dalla ormai consolidata Giurisprudenza,   assume un carattere particolare almeno per coloro che hanno svolto i corsi tra il 2000 e il 2005 ovvero tra la pubblicazione del dlgs 368 e la sua concreta applicazione nell’anno 2007. Si riportano di seguito alcune delle argomentazioni utilizzate a favore della posizione di tali medici onde ottenere in loro favore il dovuto risarcimento:

“Si richiama, preliminarmente, quanto riportato nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione del 3/10/2020:  

“La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 D.Lgs. n. 368 del 1999, si applica in conclusione, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/Cee non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al decreto legislativo citato. Trattasi di orientamento ormai costante (cfr. ex multis Cass. civ. ord., sez. VI, 4618/2020, 29828/2019, 6355/2018, nonche' Cass. Sez. Lav. 4809/2019)”

Riportiamo di seguito alcune delle argomentazioni utilizzate a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo presentata avverso la condanna al pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo in cui il Centro Commerciale era rimasto chiuso per Covid. 

Si è sottoposto alla decisione della Commissione Regionale di Roma un motivo di appello con il quale si sostiene che un ente locale, una volta scelto di procedere alla riscossione di un credito mediate Ordinanza Ingiunzione non può poi procedere alla riscossione “esattoriale”, la questione si è fondata sulle  seguenti argomentazioni  

 

Con riferimento alla usura bancaria riportiamo un brano di in un atto depositato in uno dei giudizi curati dallo studio nella speranza di fare cosa utile per coloro che si trovano nella medesima situazione del cliente rappresentato in giudizio:

Venendo alla questione relativa all’usura controparte lamenta che la eccezione sarebbe generica e che il tasso “pattuito” sarebbe stato il  14,650 mentre quello usurario sarebbe stato del 17,64 secondo quanto indicato nel rilevamento afferente il “IV trimestre 2009”. Salve tutte le eccezioni sulla inesistenza della pattuizione degli interessi convenzionali si osserva che  in realtà il rapporto è stato costituito nell’ultimo trimestre del 2007, data nella quale veniva pubblicato il  tasso medio dalla Banca d’Italia (doc. 6.)    In tale periodo il tasso medio per le aperture di credito superiori ai 5.000,00 euro era il 9,95% e quindi il tasso usurario era il 14,925 %.  Si osservi che la banca da subito ha conteggiato le CMS con addebito sulle somme erogate.

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