Effetti sull’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in caso di cassazione della sentenza di appello con rinvio.
La Cassazione della sentenza di Appello determina ex lege anche la caducazione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Invero in forza degli articoli 336 e 393 c.p.c. gli effetti della Cassazione con rinvio si estrinsecano rendendo inefficaci le sentenze di merito emesse nel corso del giudizio ([1]) anche nel caso in cui il “rinvio” sia improprio ([2]).
Tale costante impostazione della Suprema Corte è perfettamente coerente con il fatto che la mancata riassunzione della causa nel termine “ex lege” del giudizio di rinvio, nei temini di cui all’art. 393 c.p.c., non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ormai “tam quam non esset”, ma la caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso del giudizio ([3]). La sentenza di primo grado, dopo la cassazione dell’appello è comunque caducata anche nel caso in cui, con la nuova sentenza di appello si abbia una conferma di quanto era stato riconosciuto in primo grado. Questo in quanto la sentenza del giudizio di rinvio è del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti ([4]).